Il contenzioso originato dai finanziamenti pubblici erogati da Stato / Regione prevede preliminarmente la seguente attività:

  1. analisi della documentazione dell’impresa alla luce della legge di riferimento (es. 488/92, por regionali, patti territoriali, contratto di programma, contratto d’area);
  2. analisi della documentazione dell’ente che ha avviato la procedura di revoca per verificare eventuali errori commessi nell’istruttoria.

Le attività successive possono essere le seguenti:

  • A)  preavviso di revoca:

se l’impresa ha ricevuto il preavviso di revoca da parte di Ministero / Regione è possibile presentare una memoria tecnica avverso l’avvio del procedimento di revoca, sulla base dei risultati di cui ai punti 1) e 2), entro 30 giorni dalla notifica.

  1. B)  decreto definitivo di revoca:

se l’impresa ha ricevuto il decreto definitivo di revoca da parte di Ministero / Regione è possibile presentare ricorso o alla Magistratura ordinaria o a quella amministrativa, in presenza di validi motivi tecnici desunti dall’analisi dei succitati punti 1) e 2). In tal caso la memoria potrà essere utilizzata nei diversi gradi di giudizio.

  1. C)  verbale della Guardia di Finanza:

se l’impresa è stata oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza con:

  • richiesta a Ministero / Regione di revoca parziale o totale del contributo; in tal caso è possibile presentare all’ente interessato  ricorso, non appena viene notificato il preavviso di revoca, sulla base dell’analisi del succitato punto 1) e della documentazione prodotta dalla Finanza;
  • denuncia penale; in tal caso è possibile predisporre memoria difensiva da utilizzare nei diversi gradi di giudizio.